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Nomina del presidente del consiglio comunale nei comuni più piccoli

Il Ministero dell’Interno ha espresso parere (Parere n.30948 dell'8/11/2023) in merito alla nomina del presidente del consiglio comunale e degli assessori esterni nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, evidenziando che deve essere lo Statuto a prevedere espressamente la disciplina per la nomina di tali figure.

In particolare, il Ministero ha rilevato:

Si fa riferimento alla nota con cui una Prefettura ha trasmesso le osservazioni formulate dal sindaco del comune di … in merito alla questione segnalata da un consigliere comunale di minoranza. Il predetto consigliere ha evidenziato che il comune di …, i cui organi sono stati rinnovati il 14 e 15 maggio scorso con il sistema elettorale di cui all'art.71 del TUOEL "Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti", ha nominato il presidente del consiglio e l'assessore esterno applicando le norme previste dallo statuto vigente dell'ente, adottato in epoca in cui il comune contava una popolazione superiore a 15.000 abitanti, a fronte dell'attuale popolazione che conta 14.569 abitanti. Tale dato, come riportato dalla Prefettura, si evince dalle risultanze del censimento della popolazione pubblicate sulla G.U.-serie generale n.53 del 3 marzo 2023; pertanto l'ente alla data delle elezioni registrava una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il dato della popolazione incide sia sulle modalità di nomina del presidente del consiglio che sulla nomina degli assessori esterni. Infatti, l'articolo 39 del decreto legislativo n.267/2000, al comma 1, prevede, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, che il presidente del consiglio comunale sia eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta di consiglio, mentre la stessa norma lascia facoltà allo statuto dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di prevedere la figura del presidente del consiglio, in quanto, di norma, il ruolo di presidente è ricoperto dal sindaco, come prevede il comma 3 del citato articolo 39.

Nel caso in esame, il presidente è stato eletto, come prescrive l'articolo 42 dello statuto dell'ente e l'articolo 39, comma 1, sopracitato, nella prima seduta del consiglio, ipotesi prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; pertanto lo statuto dell'ente non è stato modificato nella parte relativa alla previsione della figura del presidente per i comuni inferiori a 15.000 abitanti. Quanto alla nomina degli assessori esterni, si osserva che l'articolo 47 del TUOEL al comma 3 dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, mentre il successivo comma 4 prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina degli assessori di cittadini non facenti parte del consiglio. La nomina, quindi, di assessori esterni al consiglio, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art.47, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, richiede l'espressa previsione statutaria. Il consigliere esponente rileva, infatti, che il comune non ha adeguato lo statuto alla nuova dimensione demografica dell'ente, sia per la nomina del presidente del consiglio comunale che per quella dell'assessore esterno. Alla luce delle norme sopracitate, si è dell'avviso che lo statuto debba prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente e per quella dell'assessore esterno con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 39 e 47 del TUOEL relative ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Si rappresenta, comunque, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione delle norme statutarie di cui lo stesso si è dotato. Peraltro, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n.3357 del 2010, l'amministrazione non potrebbe comunque disapplicare le norme da essa poste nello statuto, in quanto è necessario il loro previo ritiro, ferma restando la facoltà dell'ente di modificare tali disposizioni successivamente, anche al fine di adeguarle ad eventuali nuove circostanze, come nel caso di specie.