Noleggio beni per l'emergenza Covid in esenzione o IVA agevolata
Il noleggio dei beni indicati all'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la cui cessione è prevista l'aliquota del 5% dal 1 gennaio 2021 e l'esenzione IVA fino a tale data, pur con il permanere del diritto alla detrazione per i cedenti, è soggetto al medesimo trattamento fiscale, ai sensi dell'art. 16 c. 3 del DPR 633/1972.
Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l'aliquota ridotta nella misura del 5%, questo coincide con il momento di effettuazione dell'operazione (vale a dire la prestazione di servizi di noleggio) non rilevando la data della conclusione del contratto.
Nel caso di specie, sono stati assoggettati al regime agevolato di esenzione il servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri, anche se non specificatamente utilizzati solo per la prevenzione, diagnosi e cura della Covid 19, dato che l'impiego dei beni ha comunque una finalità sanitaria.
Con riferimento alle medesime operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le quali si renderebbe applicabile l'aliquota del 5%, se ricorrono le condizioni per beneficiare dell'Iva agevolata del 4% prevista dal n. 41-quater) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. in tal senso i chiarimenti forniti con risoluzione 31 luglio 2002, n. 253/E, e risoluzione 15 settembre 2011, n. 90/E), sarà applicabile l'aliquota più favorevole.
Lo chiarisce la Risposta n. 585/2020 dell'Agenzia delle entrate.