No all’esenzione IMU quando l’immobile non è utilizzato
Con l’ordinanza n. 32357 del 13/12/2024, anche tenendo in considerazione l’interpretazione autentica di cui all’art.1, co.71, L.213/2023, la Cassazione ha stabilito che l’esonero IMU non spetta in tutti i casi in cui viene meno la destinazione concreta ed effettiva dell’immobile all’attività esentabile, salvo che il mancato utilizzo non rappresenti una mera fase transitoria, finalizzata al recupero effettivo del fabbricato. Per la cassazione, che prende in esame un ex ospedale, occorre accertare se l’esigenza di consistenti opere di ristrutturazione perduri da anni e se l’edificio in oggetto abbia avuto in un recente passato la destinazione ad attività esente ovvero sia invece stato immesso sul mercato ai fini della sua alienazione