No all'erogazione incentivo se vi è ritardo nell’approvazione del rendiconto
La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 113/2024/PAR, ha dato riscontro a vari quesiti posti da parte di un Ente locale, ma in questa sezione portiamo alla vostra attenzione quello in cui l’Ente locale chiede, riferendosi agli incentivi di cui all'art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
“… c) se un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto inibisca l’erogazione degli incentivi di cui trattasi a prescindere da qualsiasi responsabilità nel ritardo da parte dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”.
Avendo l’Ente l’obiettivo di liquidare l’incentivo de quo, anche in caso di ritardo (ulteriore, anche, rispetto alla proroga normativamente contemplata per legge), nell’approvazione del conto consuntivo ha cercato di dare una propria interpretazione, affermando che il mancato rispetto del termine del rendiconto non determina il divieto di procedere alla liquidazione degli incentivi, non riconoscendo nessun collegamento tra questi e, altresì, afferma che la tardiva approvazione del rendiconto, costituirebbe temporaneo impedimento all’erogazione delle risorse (fino all’effettiva approvazione seppur tardiva).
Quindi, secondo il punto di vista dell’Ente, le risorse derivanti da una parte del “maggiore gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2023, risultante dal relativo rendiconto, dovrebbero essere previste ed impegnate nel bilancio di previsione del triennio 2024/2026, inserite nel PIAO 2024/2026 e liquidate a favore del personale solo previo accertamento dei risultati previsti e solo successivamente all’approvazione del rendiconto dell’anno 2024…”].
La Corte si è così espressa:
Con il suindicato quesito il comune istante, in buona sostanza, vorrebbe che alla norma de qua, e con specifico riferimento all’annosa questione del termine per l’approvazione del conto consuntivo all’uopo da considerare (già oggetto di un dirimente intervento interpretativo in senso ampliativo della Sezione Autonomie con la su citata deliberazione n. 19/2021/QMIG), sia data un’interpretazione ulteriormente estensiva, vale a dire, tale da pervenire alla conclusione che deve intendersi legittima la liquidazione degli incentivi tributari qui all’esame, anche nell’ipotesi di tardiva approvazione del conto consuntivo rispetto al termine già prorogato per legge.
Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare che si è già recentemente pronunciata questa Sezione con la deliberazione n. 192/2023, affermando condivisibilmente, tra gli altri, il principio di diritto secondo cui “…Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione, vale a dire l’approvazione del bilancio consuntivo oltre il termine stabilito dal TUEL (cfr. la citata SRC Sicilia n. 120/2022)…”.
I Giudici, ritenendo di non doversi discostare dalla suindicata affermazione e, in ogni caso, ribadendo il principio secondo cui l’esegesi di una norma “in materia di contabilità pubblica” da parte della giurisprudenza del controllo non può, evidentemente, spingersi sino a dare un’interpretazione contra legem, affermano che il ritardo ulteriore (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità “…dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”, blocca l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.