No alle società doppione
Rilevando la partecipazione di un Ente locale in due società bancarie, la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n. 6/2024/PRSE) ha operato esplicito rinvio alla previsione dell’art. 20, c. 2, del TUSP, ai sensi della quale “i piani di razionalizzazione (…) sono adottati ove (…) le amministrazioni pubbliche rilevino (…) partecipazioni in società svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (…)”.
La citata disposizione pone pertanto in divieto al “fenomeno delle cd. società doppione, inducendo il socio pubblico e dismettere una o entrambe le partecipazioni, in coerenza con la finalità sottesa al d.lgs. n. 175/2016 di riduzione del numero delle partecipazioni detenute.”
Rimandando quindi a successiva analisi della Magistratura stessa, l’Amministrazione è stata invitata ad un attento riesame della questione.