Niente TARI nelle corsie di scorrimento dei parcheggi
La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 21703/2022 ha sancito che nelle corsie di manovra e di scorrimento nei parcheggi sotterranei di un supermercato non si producono rifiuti e quindi non è dovuta la TARI.
I magistrati hanno rilevato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare suo cui sono abitualmente destinati”.
La CTR ha deciso facendo perno sull’art.5 del regolamento con il quale è stata introdotta una esenzione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge istitutiva per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Le censure mosse dal Comune alla sentenza della CTR, come le pronunce anche di questa Corte menzionate dal Comune a sostegno di dette censure, hanno riguardo invece alla previsione della legge istitutiva della TARI (o a previsioni delle leggi istitutive della TARSU, della TIA o della TARES).
Merita aggiungere che il giudizio della CTR sulla assenza di dubbio in ordine al fatto che, “secondo la comune esperienza”, “le aree destinate alla viabilità situate in un parcheggio esterno o interno non producono ... quantità apprezzabile di rifiuti”, preso a base per l’applicazione della norma del regolamento, non è stato censurato.