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Niente Superbonus per le ASP

La Risposta n. 347/2022 nega l'applicabilità, ai sensi dei commi 9 e 10 bis dell'articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, ("Superbonus" o 110) alle Aziende di servizi pubblici alla persona (ex IPAB). L'Azienda riteneva che le agevolazioni sulle ristrutturazioni potessero essere utilizzate dalla ASP con facoltà di utilizzare le agevolazioni proprie delle ONLUS, che il legislatore ha riconosciuto con il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207. La natura pubblicistica della ASP non dovrebbe rappresentare un impedimento alla fruizione del Superbonus in quanto la relativa normativa considera tra i soggetti destinatari anche gli IACP (enti di natura pubblicistica).

La risposta dell'Agenzia è, tuttavia, negativa.

Stante l'elencazione tassativa ivi contenuta, non sussistono, in capo all'Istante i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la disposizione normativa in commento non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).