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Niente riduzione del 10% alle indennità di funzione amministratori

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 11/2023, è intervenuta sulla disciplina della nuova indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, commi 583-586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispondendo a quesito sollevato da ANCI relativamente a: “se la decurtazione del 10% prevista dalla legge n. 266 del 2005 si ritenga applicabile anche ai nuovi importi a regime nella misura integrale fissata o, diversamente - come parrebbe ormai in linea con l'articolo 1, commi 583 - 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - conservi il suo “carattere strutturale” solo ai fini del calcolo del differenziale tra le previgenti indennità e quelle a regime del 2024, opzionalmente dal 2022”.

La Sezione Autonomie si è pronunciata sulla questione di massima sollevata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani –ANCI– ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall’art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e ha enunciato il seguente principio di diritto:

“La decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’ art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si conformeranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.