← Indietro

Niente parere Corte Conti art. 5 Tusp in caso di acquisto partecipazioni societarie già detenute tramite altro soggetto

L’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall’art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall’amministrazione “all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il caso di specie analizzato dalla Corte dei Conti Emilia Romagna nella delibera 90/2023 concerne l’acquisizione, da parte del Comune di Riolo Terme, della partecipazione diretta in una società già costituita, nella quale l’Ente già non afferisce direttamente alla compagine societaria, ma per mezzo del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale. La Corte Conti ritiene che il caso non rientri nei controlli ex art. 5 TUSP.

Appare comunque inconfutabile la circostanza che il mancato controllo ex art. 5 del T.U.S.P. dell’atto deliberativo consiliare in parola, per inammissibilità sotto il profilo oggettivo dell’istanza presentata, non sottrae alla Sezione il potere di controllo sull’operazione societaria in questione potendola fare rientrare all’interno di un altro controllo - riservandosi a ciò - nell’ottica del consolidato orientamento giurisprudenziale tendente a individuare in capo alla Corte dei conti un sistema integrato di controlli intestati alla stessa dal legislatore.