Niente mobilità prima dei concorsi, per tre anni
L’articolo 1, comma 14-ter del DL 80/2021, dispone che le pubbliche amministrazioni non debbano esperire le procedure di mobilità volontaria prima delle procedure concorsuali e le relative assunzioni.
In dettaglio, la disposizione prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, anziché, come attualmente previsto dall’art. 3, comma 8, l. 56/2019 (modificato dalla disposizione in commento), per il triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Il comma 2-bis dell’articolo 30 Dlgs 165/2001 e smi, infatti, prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.