Niente mansioni superiori se è un incarico
Il TAR Lazio, con sentenza 8952 del 30 giugno è intervenuto in materia di mansioni superiori.
Nel caso di specie, il tribunale amministrativo regionale ha evidenziato che il compito di sostituto consegnatario esprime un incarico, non una mansione, espletato nei periodi di temporanea assenza o di impedimento del titolare: ciò rende palese il difetto del presupposto della prevalenza delle superiori mansioni (sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale), previsto dall’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.