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Niente escamotage per la revisione del PEF Rifiuti ai fini TARI

ARERA con delibera 62/2023 ammonisce circa l’impossibilità di modificare il PEF Rifiuti 2023, visto che l’anno scorso il Comune ha approvato un PEF quadriennale 2022-2025. Sono ammissibili aggiornamenti solo biennali e non annuali.

L’Autorità ha rilevato che nell’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono state fornite prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:

- il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all’Autorità:

- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata:

Ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2024 e 2025, i commi 7.5 e 13.9 del MTR-2 rinviano a successive determinazioni da parte dell’Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:

- il tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti, considerato nullo per gli anni 2023, 2024 e 2025 in sede di prima approvazione tariffaria del periodo 2022-2025;

- i vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1, rispettivamente, nel 2023, 2024 e 2025.

ARERA rileva che l’aggiornamento straordinario intra-periodo dei Pef-Tari esclude l’incremento del costo dei fattori produttivi. Secondo l’articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021, gli Enti Territorialmente Competenti hanno il diritto di presentare ad Arera istanza di revisione infra-periodo, «al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano» e «in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio». Tuttavia, l’Autorità non ha prestato ulteriori dettagli circa i limiti applicabili all’aggiornamento infra-periodo.

Come chiarito nella Deliberazione n. 62/2023/R/Rif, non è possibile coprire tali costi con quelli previsti in precedenza, L’Autorità ha negato che si possa ricorrere all’aggiornamento infra-periodo per gestire i maggior costi sostenuti o da sostenere nelle annualità 2022 e 2023.

L’Autorità ricorda che «sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2»

Quindi è impossibile aggiornare i Piani che ricadono nella suddetta casistica; si potranno recuperare i maggior costi delle annualità 2022/2023 soltanto nelle annualità 2024 e 2025, durante l’aggiornamento biennale obbligatorio.

In un recente Webinar in tema “La Regolazione sui rifiuti urbani – Guida alla predisposizione del PEF secondo il MTR-2 ARERA”, IFEL e ANCI hanno ricordato quando è possibile effettuare revisione del PEF per l’annualità 2023:

  1. Avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa. NON E’ UN CASO AMMISSIBILE PER REVISIONARE IL PEF 2023 LA SEMPLICE MODIFICA CONTRATTUALE CON LO STESSO GESTORE.
  2. Squilibrio economico-finanziario, riconducibile al forte aumento dei costi per i conferimenti (CTS e CTR).
  3. Passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva.
  4. Intensa variazione dei livelli di qualità.

Solo in tale casi è corretto procedere a revisione del PEF Rifiuti 2023, inserendo il costo aggiuntivo 2023 nella quota COI.

Nel caso di Passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva e di intensa variazione dei livelli di qualità sarà possibile prevedere un cambiamento nei parametri PG e QL, come pure in caso di effettivo cambio di gestore con dimostrato miglioramento qualitativo.