Niente emolumento per il consigliere di società partecipata pensionato
Il consigliere pensionato, anche in caso di previdenza non italiana, non può essere remunerato per la carica di consigliere di società partecipata. Lo prevede espressamente l’art. 5 comma 9 del DL 95/2012, come ricorda il parere Funzione Pubblica, con parere 403/2022.
La condizione di quiescenza è di per sé ostativa alla remunerazione di incarichi o cariche, a prescindere dalle risorse su cui grava l’assegno di pensione. Il ragionamento sembra del tutto coerente con la ratio del ricambio generazionale che sottende la norma.
Eccezione specifica si rinviene invece nel caso di membro della Giunta comunale in quiescenza. In tale senso si è espressa anche la Corte dei Conti Lazio, con deliberazione 88/2021. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.