Niente comunicazione contributi ad imprese il 30 giugno
L'articolo 20, secondo comma, del dPR n. 605 del 1973 dispone che "fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto .....le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate....entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente" . Un Comune chiedeva come operare, concretamente, data l'assenza di modulistica ufficiale e considerato che tali somme sono comunque denunciate all'Amministrazione finanziaria tramite la presentazione del 770.
L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 308/2022, chiarisce che le norme hanno trovato una compiuta regolamentazione nel DPR n. 322 del 1998, che disciplina gli obblighi dichiarativi dei sostituti d'imposta, ossia in una norma di rango primario che ben può sopperire alla mancanza del decreto del Ministro delle finanze ivi richiamato..
Di conseguenza, l'obbligo di comunicazione - previsto al 30 giugno dal citato art. 20- sia in concreto assolto mediante l'inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.
Ricordiamo che la ritenuta in commento è quella del 4% a titolo di acconto che va applicata ai contributi in conto esercizio erogati a soggetti che esercitano attività commerciali da parte degli enti pubblici erogatori.