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Niente compenso per il consigliere comunale amministratore di società partecipata

L'art. 1 comma 718 Legge 296/2066 dispone: "718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società".

Sul tema è intervenuta ieri la Corte dei Conti del Veneto con delibera n. 300/2024, che ha risposto alla domanda se alla luce dell’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296 anche l’elezione a consigliere comunale, sopravvenuta rispetto all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, precluda la corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società.

La Corte dei Conti ha rilevato che l’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n.296 opera anche nel caso di elezione a consigliere comunale sopravvenuta all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, confermandosi così il divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società, per le seguenti ragioni.

Siffatta disposizione stabilisce che “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.

Orbene, il termine assunzione di cui all’art. 1, comma 718, L. 296/2006 va ragionevolmente inteso come onnicomprensivo sotto l’aspetto temporale, nel senso che si riferisce contemporaneamente alla carica elettiva assunta prima e dopo l’attribuzione dell’incarico di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente. Più precisamente, tale termine non va rapportato all’assunzione del dipendente pubblico (ved. art. 35 D. Lgs. 165/2001), per quanto nemmeno quest’ultima rivesta natura meramente statica (ved. art. 20, comma 7, CCNL Comparto funzioni locali). Al contrario, il termine di cui all’art. 1, comma 718, va inteso in senso più generale quale espletamento di un incarico funzionalizzato che prescinde dal momento della relativa preposizione. Diversamente opinando, verrebbe elusa la ratio di contenimento della spesa pubblica della disposizione di che trattasi.

Per quanto anticipato in punto di ammissibilità, la disposizione in esame persegue la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici al pari di altre disposizioni (L. 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare art. 1, commi 52-64 a cui si aggiunge l’art. 5 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010) (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, deliberazione 110/2022/PAR, cit.).

Ciò posto, l’interpretazione di cui sopra risulta conforme anche al richiamato ambito nomofilattico (SEZAUT/11/2017/QMIG, cit.). Secondo lo stesso, con riferimento al sovra citato art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, “il termine "svolgimento", infatti, consente di ricomprendere nella fattispecie tutte le ipotesi di incarichi esercitati da "titolari di cariche elettive”: non solo, quindi, quella del conferimento successivo all'acquisizione della carica, ma anche quella del conferimento precedente, nella quale l'incarico sia ancora in fase di "svolgimento" in costanza di mandato politico (in senso conforme: SRC Lombardia n. 666/PAR/2011 e n. 257/PAR/2012).

In conclusione, l’assunzione di cui all’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ne occupa, va intesa nella medesima prospettiva del termine svolgimento di cui all’art. art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, anche vista la ratio comune delle due disposizioni.

Per altro verso sempre qui dirimente, secondo la Sezione Autonomie “È pur vero, (…), che in quest'ultima ipotesi "l'incarico è stato assegnato nel pieno rispetto della normativa al momento vigente e da esso sono sorte reciproche obbligazioni e diritti, che rispondono a principi di autonomia contrattuale e che, in caso di applicazione retroattiva delle norme restrittive, dovrebbero cessare di efficacia per eventi estranei alla volontà delle parti"./ Ma occorre considerare che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 349/1985 con precedenti ivi richiamati e, da ultimo, sentenza n. 108/2016) ha costantemente affermato, riguardo ai rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, che "non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto". Concludono la Sezione Autonomie nel senso che “Nella fattispecie all'esame la norma che pone il principio della gratuità degli incarichi è vigente da diverso tempo per cui se ne presume, con ragionevole certezza, la conoscenza da parte di colui che sta svolgendo l'incarico e che, ancora prima del momento in cui inizierà il mandato politico, decide di candidarsi per essere eletto allo svolgimento dello stesso. In conseguenza, l'intervento normativo sul rapporto contrattuale non sembra, in tal caso, determinare, retroattivamente ed imprevedibilmente, un sacrificio imposto dalla legge idoneo a frustrare un legittimo affidamento del titolare dell'incarico sulla permanenza dello stesso”.