Niente bollo su domande di partecipazione a procedure negoziate o indagini di mercato
La domanda di partecipazione ad una procedura negoziata, la presentazione di una manifestazione di interesse a seguito di una indagine di mercato e le offerte economiche alle quali non segue l'accettazione da parte della pubblica amministrazione, non sono soggette ad imposta di bollo. Lo chiarisce la Risposta n. 7/2021 dell'Agenzia delle entrate, che precisa anche le modalità di calcolo dell'imposta in caso di capitolati ed elaborati tecnici.
Le prime due istanze non rientrano tra gli atti soggetti ad imposta, perché l'adesione ad una procedura negoziata non necessita in realtà di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta; la manifestazione di interesse, invece, non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale a dare seguito alla procedura.
Si tratta quindi di documenti che non producono ancora effetti giuridici, così come le offerte economiche non accettate, per cui l'Agenzia rinvia alla risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui: "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione".
Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, sugli allegati ai contratti, l'Amministrazione fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.
In particolare, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- bis il quale stabilisce che: "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, i capitolati sono riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio (ovvero 100 linee o 4 facciate).
Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.