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Niente bollo per l’incarico professionale all’avvocato

L’incarico al professionista “in ragione dell'intuitus personae che connota il rapporto” è inquadrabile nell'ambito del contratto d'opera professionale. Come tale rientra tra i «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi» di cui all'articolo 25 della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972, non sconta l'imposta di bollo. "Come chiarito con la risoluzione del 21 luglio 2003, n. 157/E «Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972». Lo chiarisce la Risposta n. 40/2025. L’Agenzia “evidenzia altresì che, così come previsto dalla citata normativa in materia di appalti, ove il contratto stipulato tra l'amministrazione e il professionista al fine di promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio fosse astrattamente riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici tra cui la disciplina da applicare per l'assolvimento dell'imposta di bollo. Invero, continuerebbe ad applicarsi l'articolo 25 della Tabella allegata al d.P.R. del 1972, n. 642 che prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti.”