Niente aumento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative
La Corte dei conti Lombardia con delibera n. 119/2022 ha confermato che “dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l’adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 2, del D.L. 135/2018”.
Il Comune istante, privo di dirigenza, ha riferito di aver attuato la revisione delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 15 CCNL Funzioni Locali nel maggio 2019, senza tuttavia essersi avvalso della facoltà di cui all’art. 11 bis, co. 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135. Conseguentemente, ai titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, non è stato riconosciuto l’adeguamento del trattamento accessorio in misura corrispondente alla differenza tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e il maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
L’Ente, precisato che “gli incarichi di posizione organizzativa, stabiliti sulla base delle articolazioni della struttura organizzativa (definite Aree Strategiche), non si sono modificati e sono i medesimi quattro già previsti nel 2018”, chiede di sapere “se sia ancora possibile – ad oggi - avvalersi della facoltà prevista dal più volte citato art. 11-bis comma 2 del Dl 135/2018”.
Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, l’art. 11 bis del D.L. n. 135/2018 è disposizione di carattere eccezionale, come tale di stretta interpretazione, rappresentando “una deroga concessa in sede di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle indennità delle posizioni organizzative…volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Toscana n. 1/2021/PAR). La relatività applicabilità non è pertanto consentita oltre il 21 maggio 2019, data entro la quale l’assetto delle posizioni organizzative doveva essere necessariamente ridefinito.