Niente adeguamento PEF TARI 2023
Arera ha recentemente pubblicato la delibera 62/2023 (come da noi evidenziato in precedenti news) in merito al riconoscimento dei costi efficienti. Con tale provvedimento l’Autorità avvia un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025. Per quanto riguarda invece l’annualità 2023 il problema rimane irrisolto, anche se l’art. 8 comma 8.5 delibera Arera 363/2021 rileva che “al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”
L’allegato A della medesima delibera rileva all’art. 28 comma 4 “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.
ARERA ha rilevato nella delibera 62/2023 a pagina 9 che “sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2”.
In altri termini per la revisione straordinaria infra periodo non è sufficiente l’adeguamento Istat dei corrispettivi per la gestione dei ciclo dei rifiuti; ma l’Ente deve dimostrare l’avvenuto squilibrio del PEF dovuto a condizioni eccezionali non preventivabili.
La revisione del PEF sarà effettuata nel 2024, in sede di aggiornamento biennale delle annualità 2024-2025.