Niente accertamento tributario in pendenza di fallimento
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21126 del 4 luglio 2022, ha precisato che in pendenza di fallimento sussiste l’obbligazione tributaria, ma non l’obbligo di denuncia e di pagamento del tributo, che rimangono sospesi nelle more della vendita dell’immobile.
Non esiste quindi una condotta inadempiente da parte del curatore fallimentare e il Comune non può mettere avvisi di accertamento. In caso di chiusura del fallimento senza necessità di vendita e di ritorno in bonis, l’obbligo tributario ritorna in campo al soggetto economico di impresa.