Neutralità della spesa di personale eterofinanziata
La Corte Conti Lazio, con parere n. 136/2023 ha risposto a quesito diretto a verificare se “un Consorzio, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, possa considerare come utili, ai fini della determinazione della propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della relativa spesa di personale, le risorse provenienti da fonti eterofinanziate (fondi regionali, fondi europei, etc.)”.
La Sezione evidenzia che la richiamata normativa sul punto espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. n. 34/2019 (in tal senso anche SRC Lombardia 65/2021/PAR).
È d’obbligo evidenziare che tale peculiare regime riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali (SRC Liguria 91/2020/PAR) e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.