Nessuno sgravio INPS sull'anticipo indennità di vacanza contrattuale
In merito all’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale di cui art. 3 comma 3 DL 145/2023, su cui abbiamo già espresso perplessità sul piano fiscale Irpef (è gravoso per il dipendente) ricordiamo che a livello di sgravio contributivo, il messaggio INPS n. 4191/2023 del 24 novembre scorso, ha evidenziato che l’erogazione di tale anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto all’esonero parziale IVS, da intendersi come rispetto dei massimali mensili di retribuzione normativamente previsti, sia ai fini della quantificazione dell’esonero parziale IVS spettante, in quanto tale esonero non troverebbe applicazione sull’anticipazione erogata.
Questo significa che i dipendenti verseranno la contribuzione piena; l’incremento non è rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio del 7% per gli emolumenti fino a 1.923 euro, ridotto al 6% fino a 2.692 euro.