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Nessuna sanzione se si è approvato il rendiconto oltre scadenza

Anche se si è approvato il rendiconto 2021 in ritardo (non in senso assoluto) si può comunque assumere personale e concedere incentivi tributi. Lo prevede un emendamento approvato in Commissione alla camera al DL 50/2022 in conversione, che ha inserito all'art. 40 il comma 5bis:

5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

Come rilevato dall’Ufficio studi della Camera, il comma 5-bis dell’articolo 40, inserito nel corso dell’esame in sede referente, esclude le conseguenze di carattere restrittivo previste dalla legislazione vigente per gli enti locali che abbiano approvato e trasmesso alla BDAP il rendiconto relativo al 2021 oltre il termine del 30 aprile 2022, ma entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La norma in esame dispone che per l'anno 2022 non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto del termine per l’approvazione del rendiconto, previste dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 2016 e dall’art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 2018, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022.

L'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 2016, dispone che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. L’art. 3- ter del D.L. n. 80 del 2021 ha integrato la norma facendo salva la possibilità di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio di alcune funzioni fondamentali.

Il comma 1091 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede, per i comuni che approvano i bilanci e i rendiconti nei termini stabiliti dal TUEL, la possibilità di destinare una quota del maggior gettito tributario accertato e riscosso al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.