Nessuna indennità di funzione per il vice presidente del Consiglio
Il Ministero dell’Interno ha chiarito in un parere che l’art. 82 del TUEL non indica il vice presidente del consiglio comunale tra i beneficiari dell’indennità di funzione. L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla citata norma primaria non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente. In particolare, il Viminale ha evidenziato quanto segue:
Viene chiesto di conoscere l’avviso di questo Ministero in relazione alla corresponsione dell’indennità di funzione al vice presidente del consiglio comunale. Al riguardo, con nota prot.n. 22849 del 10.08.2022, si è osservato quanto segue.
Viene in rilievo il disposto dell’art. 82, comma 1, TUOEL, a tenore del quale l’indennità di funzione è tassativamente prevista “… per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali , nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali …”. Lo statuto comunale dell’ente, invece, dispone espressamente che “Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale hanno diritto a percepire, secondo quanto dispone l’art. 82 del testo Unico, una indennità mensile di funzione nella misura base stabilita in conformità all’art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119…”. Parimenti, il regolamento comunale sul funzionamento del consiglio, all’art. 13, statuisce che “Al presidente del consiglio comunale e al vicepresidente è attribuita l’indennità di funzione secondo le modalità previste dall’art. 82 del Testo Unico e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000, n. 119”. Con riferimento al quesito posto, nel richiamare il principio della gerarchia delle fonti del diritto di cui all’art. 1 delle preleggi, si evidenzia che l’articolo 82, comma 1, TUOEL non prevede l’indennità di funzione per il vice presidente del consiglio comunale.
Al riguardo, questo Ministero si è già espresso con pareri resi in data 24 giugno 2003 e 17 agosto 2009 che sono in linea con le vigenti disposizioni normative. L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla citata norma primaria non permettono, dunque, di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.
Nel rilevare che l’autonomia normativa degli enti locali deve espletarsi in conformità ed in armonia con le previsioni legislative, si rappresenta che questo Ministero svolge attività istituzionale di tipo consultivo non deputata a sindacare la legittimità degli atti adottati dagli enti.