Nessuna discrezionalità per lo stipendio dello staff
La Corte dei conti Emilia Romagna, con delibera 90/2022, ha evidenziato che il compenso del personale assunto in staff ex art. 90 TUEL non può differire dai riferimenti contrattuali. In particolare i magistrati hanno evidenziato:
“In merito alla irregolarità rilevate in relazioni all’affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di staff e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, la Sezione ritiene che il rilievo mosso dai servizi ispettivi evidenzi correttamente una possibile criticità. I servizi ispettivi hanno contestato che il trattamento economico riservato al personale preposto all’ufficio stampa risulterebbe sproporzionato rispetto a quello di altri dipendenti comunali appartenenti alla medesima categoria. L’amministrazione ritiene, invece, che la commisurazione del trattamento economico accessorio rientri nella discrezionalità dell’organo che attribuisce l’incarico, ai sensi dell’art. 90 del T.U.E.L. e del resto – sostiene sempre l’amministrazione – il comma 3-bis dell’art. 90 del T.U.E.L. consente che il trattamento economico relativo agli incarichi in questione possa essere addirittura parametrato a quello degli incarichi dirigenziali. A tale proposito, va preliminarmente richiamata la disposizione invocata dall’amministrazione, la quale così recita: «resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale».
Come è dato agevolmente osservare e per quanto qui rileva, la norma si preoccupa di chiarire che, in applicazione del generale principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali, queste ultime non potranno essere affidate al personale assunto, con meccanismo fiduciario, per attività di supporto agli organi di direzione politica. Il che ovviamente non equivale a considerare totalmente libera la determinazione della retribuzione da riconoscere all’incaricato, per quanto la norma, come si è visto, implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti (ovviamente, in tal caso, il relativo contratto applicato dovrà essere quello dirigenziale).
In ogni modo, e ferma la discrezionalità che sul punto vi è in capo all’organo che decide di avvalersi di tale forma di supporto professionale, deve sempre essere rispettato (oltre, ovviamente, ai limiti generali di spesa di personale ed al tetto relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente) il principio di proporzionalità tra la prestazione resa, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, e la retribuzione riconosciuta.
In proposito, la Sezione ritiene che un utile parametro di riferimento sia rappresentato dal recente accordo, raggiunto tra l’Aran, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI, per la regolazione di raccordo del personale profilo informazione, che è oggetto dello specifico rilievo in esame da parte dei servizi ispettivi. Tale accordo, infatti, definisce gli inquadramenti delle figure professionali in esame nei CCNL dei comparti pubblici e le voci retributive applicabili ed indica altresì la disciplina contrattuale di riferimento in relazione alla tipologia d’incarico”.
La norma in questione, art. 90 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica - Tuel dispone:
1.Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2.Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3.Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.