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Nessuna deroga sulle capacità assunzionali

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 12/2022 ha evidenziato che l’articolo 33, comma 2, del DL 34/2019 non ammette fattispecie derogatorie o eccezionali non previste dalla legge quali quelle dello stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni, e dell’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del TUEL. Ne consegue che i comuni, in mancanza di una specifica previsione di legge, non possono cedere neanche in parte le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale.