← Indietro

Nessun silenzio inadempimento in mancanza di legittimazione

Pubblichiamo un commento dell'Avv. Maurizio Lucca, Segretario generale, in materia di silenzio inadempimento in mancanza della legittimazione

La regola positivizzata dall’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, si manifesta come obbligo di provvedere a fronte di un’istanza da parte del cittadino, marcando un dovere di attivazione istruttoria nel concludere l’iter amministrativo - in un termine certo - con un provvedimento espresso.