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Nelle concessioni di lavori decide il Giudice Ordinario

Il TAR Campania con sentenza n. 820/2024 del 12.4.2024 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo alla luce del fatto che ad essere controverse erano questioni relative all’inadempimento della Convenzione ed all’avvenuta risoluzione della stessa, osservando che il giudizio “scaturito a monte da concessione di lavori pubblici ed insorto nella fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, non può farsi rientrare né nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alle lettere b), c) ed e), n. 1, del comma 1 dell’art. 133 c.p.a., né tantomeno nella giurisdizione generale di legittimità”.

Il Collegio in primis evidenzia che la “qualificazione del rapporto tra le parti come concessione di lavori pubblici comporta sul piano processuale il corollario della giurisdizione ordinaria nella […] controversia […] relativa all’atto di risoluzione impugnato” e che stante tale natura del rapporto tra le parti “non opera … il criterio di riparto di giurisdizione stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. b), e c), del codice dei contratti pubblici, per le concessioni di beni e di servizi, poiché si verte in un caso di concessione di lavori pubblici, per il quale non è prevista un’analoga norma di riparto” (Consiglio di Stato, V Sez., 17 marzo 2021, n. 2280), ricordando che in relazione alla lettera c) del già citato articolo 133 sono già intervenute le Sezioni Unite affermando come “l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, per le questioni inerenti l'adempimento o l'inadempimento della concessione nelle controversie in materia di affidamento di pubblico servizio, in mancanza dell'esercizio dei poteri autoritativi della P.A. la giurisdizione, vertendosi nell'ambito del rapporto paritetico fra le parti, è del giudice ordinario” (Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447).

Il TAR, richiamando nuovamente quanto stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2021, n.° 21971, e Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447), ha stabilito che “la giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio” e, pertanto, se le domande sono relative “non alla fase pubblicistica di scelta del promotore, conclusasi con la concessione, ma alla fase privatistica, introdotta dalla convenzione, che è stata sottoscritta a regolare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti” si entra nel campo paritetico dell'esecuzione della convenzione in cui “deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario”.

Il Tar, infine, ritiene irrilevante la circostanza che la risoluzione per inadempimento della Convenzione sia stata disposta con delibera di Giunta posto che la stessa “non costituisce esercizio (neanche mediato) di potere autoritativo e, come tale, esula dalla giurisdizione (ancorché esclusiva) del giudice amministrativo”.