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Nessuna transazione sui tributi locali, nemmeno per la crisi di impresa

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 256/2024 ha ricordato che “in sede di composizione negoziata della crisi d’impresa, il Comune non può aderire ad un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto, allo stato, escluso dalla normativa vigente”.

L’analisi del merito del quesito impone una sintetica ricostruzione del quadro normativo concernente la portata del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria e della disciplina sulla c.d. “transazione fiscale”, per ciò che strettamente attiene ai riflessi sulla contabilità pubblica e degli enti locali in particolare.

Il principio di tendenziale indisponibilità dell'obbligazione tributaria è inteso “quale corollario del principio di legalità, in connessione quindi alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria. Tale assunto si fonda sull’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (Corte dei conti, SRC Piemonte n. 7/2007/PAR; tra gli altri, cfr. pure SRC Lombardia n. 140/2018/PAR e SRC Campania n. 230/2023/PAR).

Sul punto, la Sezione delle Autonomie (del. n. 2/2020/QMIG citata), ha affermato che “la materia tributaria, come sancito dall’art. 23 della Costituzione, è coperta da riserva di legge, da intendersi come riserva “relativa”, nel senso che opera per le norme impositive in senso stretto (quelle che regolano l’an e il quantum della prestazione) […]. La necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in disposizioni imperative di legge, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l'ente impositore, comporta l’obbligo, da parte di quest'ultimo, di esercitare i poteri conferitigli senza alcun potere discrezionale. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge”.

Ne consegue che, per quanto qui di interesse, “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore” (SRC Piemonte n. 15/2007/PAR e SRC Lombardia n. 140/2018/PAR). È questo il caso della c.d. “transazione fiscale” che, come affermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 15 luglio 2014, n. 225, “è, di per sé, disciplina eccezionale rispetto al principio dell’indisponibilità della pretesa erariale”.


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