Nel riaccertamento ordinario chiusura delle rateizzazioni in conto residui
In sede di riaccertamento ordinario dei residui occorre sistemare eventuali rateizzazioni su residui attivi già concesse durante il 2024. Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi dispone a tale proposito al paragrafo 3.5: “La rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui”.
Lo stesso principio contabile riporta il seguente esempio:
In grado di appello, con sentenza definitiva, un’impresa locale è stata condannata a pagare l’importo di € 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima.
La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell’importo.
Il Comune decide di procedere come segue:
- concedere la rateizzazione del credito in 5 anni (€ 350.000 euro all’anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;
- accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.
A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:
- approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;
- cancella il residuo attivo di € 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;
- accerta entrate per € 1.750.000 complessive, con imputazione di € 350.000 all’esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l’accantonamento al FCDE.
L’operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di € 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all’esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.