Nel prossimo bilancio occorre inserire le spese per elezioni
Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi dispone al paragrafo 7 che le spese elettorali devono essere contabilizzate nella parte ordinaria del bilancio, non nelle partite di giro.
Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio, le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche.
Nel bilancio 2023-2025 in corso di preparazione, occorre inserire, a seconda del calendario elettorale le spese per elezioni regionali (es. comuni regioni Lombardia e Lazio – anno 2023); elezioni europee (anno 2024), elezioni amministrative (anni 2023-2024-2025 in base alle diverse scadenze).