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Nel programma di collaborazioni autonome non rientrano i patrocini legali e le progettazioni

In riferimento alla delibera di consiglio comunale, da allegare al bilancio di previsione 2024-2026 circa “Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2024-2026”, di cui art. 3, c. 55 e seguenti, L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, occorre ricordare che:

-possono comunque essere affidati incarichi non previsti nel programma, se sono necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge; se si riferiscono al patrocinio legale, alla rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza professionalità interne, ai sensi art. 7 Dlgs 165/2011;

-sono esclusi dal programma gli incarichi di progettazione direzione lavori, collaudo altro necessario per la realizzazione di opere pubbliche inserite nell’elenco annuale e nel programma triennale pere pubbliche ex Dlgs 36/2023 allegato I.5.