Nel Casellario ANAC vanno annotate solo notizie “utili”
Il TAR Lazio, Sezione Prima Quater, con sentenza n. 12966/2024 del 27 giugno, si è occupato dell’utilità che le notizie devono avere per essere annotate nel Casellario informatico, tenuto presso ANAC, degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le quali sono utilizzate dalle stazioni appaltanti nella complessiva valutazione in ordine all’affidabilità/integrità dell’operatore economico. Nel proprio ragionamento sul caso concreto il TAR ha fornito un’interessante ricostruzione della giurisprudenza amministrativa in tema di “utilità” delle notizie annotate con particolare riferimento al caso di realtà consortili.
La questione oggetto di causa vedeva contrapposto un operatore economico, nella specie un consorzio, ed ANAC.
Con il ricorso veniva richiesto l’annullamento di una comunicazione e di una delibera dell’Autorità con cui veniva inserita un'annotazione nel casellario informatico nei confronti dell''operatore economico. Detta annotazione era inerente alla revoca dell'aggiudicazione di alcuni lotti di una procedura di gara in cui la stazione appaltante aveva riscontrato, in capo ad una consorziata del ricorrente, la mancanza del requisito di cui all''art. 80, c. 4, del d.lgs. n. 50/16 in materia di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
Il Consorzio lamentava, con il proprio primo motivo, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile ratione temporis), del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell’articolo 80 e dell’articolo 213, commi 10 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, l’eccesso di potere per istruttoria errata e tardività.
Il Collegio, oltre a riportare il quadro normativo applicabile, ha evidenziato che per il corretto esercizio del potere di annotazione “la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione” precisando che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)” (richiamate dal Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021).
Il TAR riporta, altresì, quanto stabilito dal Consiglio di Stato e cioè che l’Autorità è tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione” (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318) rimarcando che l’ANAC non deve sostituirsi alle valutazioni delle stazioni appaltanti non potendo, tuttavia, prescindere dalla verifica dell’utilità “concreta” della notizia “in relazione alla sua possibile rilevanza nell'accertamento della causa di esclusione dell'inaffidabilità professionale dell'operatore economico” (cfr. Consiglio di Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299) fermo restando il già citato obbligo di motivazione in capo all’Autorità salvo i casi di “atti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione”.
Detto attento vaglio, e motivazione, in ordine all’utilità della notizia deve essere svolto con maggior rigore dall’ANAC “con riferimento alle iscrizioni disposte contro operatori economici che rivestono forma consortile” in ragione delle potenziali numerose notizie su risoluzioni/revoche relative, però, a singole consorziate e “in considerazione del fatto che tutte le annotazioni nei confronti degli stessi (ndr. dei Consorzi) possono (rectius: devono) essere valutate delle stazioni appaltanti anche in procedure di gara in cui la consorziata esecutrice designata nella nuova procedura sia diversa da quella coinvolta nelle precedenti risoluzioni (Consiglio di Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3453)” (richiamata da Tar Lazio, I-quater, n. 12637/2022).
il Collegio, nel caso esaminato, ritiene la stringata motivazione offerta dall’ANAC in ordine all’utilità della notizia non idonea a superare lo “strict scrutiny” che, anche secondo la giurisprudenza della stessa Sezione I-quater, deve essere effettuato sulle annotazioni disposte nei confronti degli operatori economici in forma consortile, peraltro, la stessa ANAC ritiene il consorzio ricorrente non responsabile e, in ogni caso, secondo il TAR “l’annotazione gravata non appare neppure utile a offrire significativi elementi per la valutazione dell’affidabilità/integrità del Consorzio sotto il profilo del rispetto dei suoi obblighi tributari e contributivi” posto che la posizione di irregolarità fiscale/contributiva riscontrata in capo a una consorziata con posizione marginale “non appare affatto significativa (e quindi “utile”) al fine delle valutazioni riservate alle stazioni appaltanti sulla complessiva affidabilità e integrità del consorzio ricorrente”.