Nel calcolo della capacità assunzionale non conteranno gli arretrati
Un emendamento approvato dalla Commissione al Senato, in sede di conversione in legge del DL 36/2022 sblocca la capacità assunzionale di cui art. 33 comma 2 DL 34/2019, come chiarito da DPCM 17.03.2020, rendendo neutra, tramite opportuna decurtazione dal calcolo, l'incidenza degli oneri contrattuali, almeno per quanto riguarda gli arretrati.
L’emendamento approvato prevede:
“A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'annodi effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58”.