Nel bilancio tecnico, non si possono riproporre tutti i trasferimenti

La costruzione dei trasferimenti erariali, in sede di bilancio tecnico 2027-2029, deve distinguere quelle ripetitivi da quelli non ripetitivi, come pure i casi di pre assegnazione e i casi di nuove istruttorie. Un caso particolare, ad esempio, è dato dal fondo assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, che potrà essere previsto solo sull'annualità 2027 del bilancio 2027-2029 e solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione.

L’art. 1 comma 673 Legge 199/2025 incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l’assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025. Tuttavia, si ricorda che la legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi 759-765, ha istituito il Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai Comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile. Possono attingere al Fondo i Comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento. La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai Comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Quindi ad oggi, la quota riconosciuta dallo Stato ai Comuni per assistenza minori di cui trattasi NON ha carattere continuativo.

Occorre inoltre evidenziare che l'assegnazione non ha carattere automatico né consolidato, ma richiede una procedura annuale. La legge n. 207/2024 prevede espressamente che il Fondo sia ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Città. Inoltre, i Comuni devono comunicare le spese sostenute mediante una dichiarazione telematica, secondo modalità e termini fissati dal Ministero dell'interno. Le risorse vengono quindi attribuite sulla base dei dati acquisiti e delle condizioni previste dalla legge (rapporto spesa/fabbisogno standard superiore al 3%).

La circostanza che nel 2025 e nel 2026 siano stati emanati specifici decreti ministeriali per raccogliere nuovamente le dichiarazioni dei Comuni conferma che il procedimento è annuale e richiede una nuova istruttoria per ciascun esercizio. Pertanto, un Comune che ha beneficiato del Fondo nel 2025 non acquisisce alcun diritto a ricevere automaticamente risorse negli anni successivi. Dovrà essere verificata ogni anno la sussistenza dei requisiti e l'ammontare delle spese dichiarate.

Allo stato attuale il finanziamento del fondo si ferma all’anno 2027.

La norma istitutiva ha previsto una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025; 100 milioni di euro per il 2026; 100 milioni di euro per il 2027. Successivamente, l'art. 1, comma 673, della legge n. 199/2025 ha disposto un incremento di 150 milioni di euro limitatamente all'anno 2026. Pertanto, per il 2026 la dotazione complessiva è pari a 250 milioni di euro. Ad oggi non risultano disposizioni legislative che finanzino il Fondo oltre l’esercizio 2027.

Nel bilancio tecnico 2027-2029 non è possibile prevedere alcuna cifra, nemmeno sull’annualità 2027, fino ad avvenuta emanazione del decreto di riparto. Oltre a tutto, lo stanziamento statale 2027 è inferiore a quello finanziato nell'esercizio 2026, come sopra evidenziato.