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Nei concorsi si potranno considerare anche requisiti territoriali

Il DL 44/2023 in sede di conversione in legge (dopo il voto favorevole della Camera ora il testo è al Senato) prevede all’art. 3 comma 5-bis che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il citato D.Lgs. n. 165 del 2001 reca, riguardo ai requisiti per l’accesso al pubblico impiego, norme o princìpi di carattere generale. In particolare, riguardo al profilo delle specificità territoriali, l’articolo 35, comma 5-ter, e successive modificazioni, prevede che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici sia garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, qualora il requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Tale norma si connette anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato che il principio dell'accesso "in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato"; il principio è formulato in tali termini dall’ordinanza n. 33 del 13-19 gennaio 1988, la quale cita, in merito, precedenti sentenze della medesima Corte; in particolare, precedenti sentenze, ivi citate, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che attribuivano un criterio di priorità o di esclusività, nell’accesso all’impiego pubblico o nello svolgimento di attività professionali, a soggetti già in possesso - prima dell’inizio del rapporto di lavoro o dell’attività - di requisiti inerenti alla dimora stabile o alla residenza, mentre la suddetta ordinanza n. 33 del 1988 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma statale che attribuiva priorità, per alcune assunzioni da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, ritenendo che la deroga al principio di eguaglianza fosse giustificata "in considerazione della urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza".

Gli uffici del Senato consigliano ai parlamentari di valutare l’opportunità di chiarire quale sia il possibile ambito dei requisiti ulteriori, inerenti alle esigenze di specificità territoriale e, in ipotesi, diversi da quelli già consentiti dalla citata norma di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165.

In merito ad altri princìpi o norme posti dal citato D.Lgs. n. 165, si ricorda che l’articolo 38, e successive modificazioni, concerne il requisito della cittadinanza italiana e le condizioni per l’accesso all’impiego da parte di soggetti stranieri. L’articolo 35, comma 3, lettera b), reca il principio che le procedure di reclutamento devono contemplare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali inerenti alla posizione da ricoprire. La lettera e-ter) del suddetto articolo 35, comma 3, e successive modificazioni, consente che siano previsti, tra i requisiti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso di determinati titoli o un’esperienza pregressa di svolgimento di contratti di ricerca. Gli articoli 28, 28-bis e 29, e successive modificazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni specifiche sui requisiti per l’accesso alla dirigenza, rispettivamente, di seconda fascia, di prima fascia e scolastica.