Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti nessuna incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere
Il Ministero dell’Interno ha risposto con parere n.28782 del 19.9.2024 a quesito sulla presunta incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere, desunta dallo Statuto del Comune istante. Ai sensi dell'art.117 della Costituzione la materia "organi di governo" dei comuni rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e l'autonomia normativa degli stessi deve essere coerente con la disciplina statale sull'ordinamento degli enti locali. Quindi non può lo statuto comunale andare oltre il disposto normativo.
In particolare:
Il segretario del Comune ... ha formulato una richiesta di parere concernente l'art.17 bis, comma 7, del vigente statuto comunale. Con il citato articolo, l'ente, con popolazione inferiore a 3000 abitanti, ha previsto che "Il Consigliere comunale nominato Assessore deve rinunciare alla carica di consigliere, entro 90 giorni, mediante la presentazione di formali dimissioni secondo le norme di cui all'art.38, comma 8, del T.U. n.267/2000; in tal caso si applicherà l'ordinario procedimento di surroga disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo articolo 45 comma 1 del T.U. 267/2000. L'obbligo di dimissione da parte del consigliere comunale nominato assessore non scatta quando non vi è possibilità di surroga del consigliere nominato assessore con altro consigliere comunale non eletto".
A ben vedere, dunque, il consiglio comunale dell'ente in parola ha inteso introdurre nel proprio ordinamento locale l'istituto della incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore che, ai sensi dell'art.64, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, è escluso per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Al riguardo, si rappresenta di condividere le perplessità espresse dal segretario comunale con riferimento alla disposizione in discorso. Ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione la materia "organi di governo" dei comuni rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e l'autonomia normativa degli enti locali deve essere adottata in coerenza con la disciplina dettata dalla legge statale in tema di ordinamento degli enti locali. Lo stesso art.1, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 prevede che "la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa ...".