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Negli affidamenti in house non deve essere nominato il Direttore dell'esecuzione

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, Servizio Contratti pubblici, ha risposto al seguente quesito in ambito “Campo di applicazione Codice dei contratti pubblici - affidamento in house - nomina Dec”:

Si chiede un chiarimento circa l'applicabilità del codice dei contratti ad affidamento di servizi in house providing, in considerazione di quanto previsto dall'art. 13 co. 2 e dall'art. 2 co. 1 lett. m) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, se si applichi la previsione (art. 32 all. II.14 D.lgs. n. 36/2023) per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup per servizi e forniture di particolare importanza (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro), nel caso di affidamento in house di un servizio per cui normalmente sarebbe obbligatoria la nomina del Dec. Se il codice dei contratti non si applica agli affidamenti in house, allora il Rup è solo quello ai sensi della L. 241/90 e non il Responsabile unico del progetto del D.lgs. n. 36/2023?

RISPOSTA

Negli affidamenti in house non deve essere nominato un DL o un DEC, in quanto l'ente affidante compie nei confronti del soggetto in house il c.d. controllo analogo, ossia attività di controllo come se il soggetto in house fosse un ufficio interno dell'ente affidante.

Il controllo analogo assolve già (e supera) i compiti del DL e DEC. Il RUP vi è ma solo ai fini della richiesta del CIG e del monitoraggio dell'affidamento, mediante la scheda di monitoraggio A3_6. Resta ferma la nomina del DEC e DL in capo alla società in house per gli affidamenti e gli appalti di propria competenza.