Necessario motivare adeguatamente l’acquisto di partecipazioni
Nello svolgimento della propria attività di controllo, con il parere 118/2021/PRSE, la Corte dei Conti Sicilia ha dapprima rilevato il mancato invio, ex art. 5 co. 3 del D.lgs. 175/2016, alla stessa della delibera di un Ente locale relativa ad “una delle principali scelte organizzative (l’acquisto di partecipazioni)”. Successivamente ha ritenuto tale delibera carente della motivazione prevista al co. 1 dell’art. 5 del D.lgs. 175/2016 in quanto l’Ente non ha provveduto ad evidenziare “le ragioni di interesse pubblico sottese alla decisione (non sindacabile, se adeguatamente motivata …) di acquisizione di partecipazioni societarie”.
Nel merito, i magistrati contabili hanno in particolare evidenziato la necessità di una doppia valutazione, quella preventiva dell’ente locale in primo luogo, ma anche quella successiva, di controllo, operata dalla stessa Corte dei Conti, “in quanto il passaggio logico-giuridico della motivazione di acquisto della partecipazione deve essere fondato sulla valutazione di stretta necessarietà di tale partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, non essendo ammesse ragioni differenti. Come il Collegio ha tenuto a precisare infatti, “non appare conforme al sistema l’acquisizione di una partecipazione che si trasformi in una forma di mero sostegno finanziario a una attività di impresa o in un investimento con scopo di lucro”.
La Sezione ha altresì ricordato che la finalità perseguita dal legislatore nel disporre che l’acquisizione di partecipazioni da parte di un Ente locale sia necessariamente accompagnata da un’adeguata motivazione è stata quella di evitare un “abuso dello strumento societario, che si è rivelato una delle principali cause di lesione degli equilibri di bilancio”. In tal senso, è inoltre stato fatto richiamato a precedente deliberazione della magistratura contabile lombarda che aveva a suo tempo ritenuto “assolto l’obbligo della motivazione anche nel caso in cui quest’ultima sia sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale atto ad inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr., solo per citarne alcune, le deliberazioni della Sezione n. 975/2009, n. 830/2010 e 831/2010)” (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 138/2018/VSG).