Necessario il rispetto del divieto di soccorso finanziario nell’esposizione degli oneri motivazionali ex art. 5 TUSP
La Corte dei conti Toscana, nel corso delle proprie attività di controllo ex art. 5 del TUSP su un atto deliberativo di costituzione societaria, ha rilevato più criticità sotto il profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria dell’operazione.
In particolare i giudici hanno rilevato la presenza di una clausola statutaria riguardante il contributo annuale che i soci saranno tenuti a versare che, oltre a non risultare pienamente in linea con i principi di sana gestione finanziaria, parrebbe idonea a produrre eventuali effetti finanziari indiretti per l’Ente. In merito il Collegio ha sottolineato che, in quanto l’operazione riguarda una società pubblica, tale clausola, seppur sorretta dalle previsioni dell’art. 2615 ter del Codice Civile, “dovrebbe … essere accompagnata da una valutazione, da parte del medesimo socio pubblico, sulla opportuna fissazione di preventivi limiti alla possibilità di una contribuzione in corso d’esercizio. Infatti, detti contributi, seppur legittimi secondo la norma civilistica sopra richiamata, potrebbero comunque comportare una ulteriore esposizione finanziaria dell’Ente socio e, al ricorrere di determinate condizioni, apparire elusivi del principio di divieto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del T.U.S.P.).”. A ciò si aggiunge che “tale deficit appare tanto più grave in ragione della mancanza di un business plan della società costituenda e, quindi, dell’assenza di qualsivoglia stima sui costi di funzionamento della stessa e, di conseguenza, della necessità e della “dimensione” di eventuali contributi annuali.”.
Ulteriori problematiche sono state altresì sollevate in merito “alla potenziale esposizione del socio in caso di perdita di esercizio che riduca il capitale sociale di oltre 1/3 ovvero in caso di perdite superiori al capitale sociale”, in quanto lo Statuto prevede che al verificarsi delle predette perdite “vi provvedono i due soci fondatori in maniera proporzionale alla propria quota di capitale sociale” (ossia, anche il Comune)”, ma non si rileva alcuna valutazione in merito da parte dell’Amministrazione. In tal senso il Collegio ricorda che la detenzione da parte dell’Ente di una quota di partecipazione “esigua non costituisce di per sé causa giustificatrice per l’introduzione di norme non in linea con il principio del divieto di soccorso finanziario”; difatti “le operazioni di ricapitalizzazione per coprire le perdite strutturali” sono “suscettibili di minacciare la continuità aziendale” in quanto “da un lato, potrebbero impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall’altro lato, potrebbero confliggere con le disposizioni dei Trattati europei (art. 106 TFUE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato” (così, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 27/2023/PASP; cfr. anche ex plurimis Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2014/PAR)”. (Corte dei conti, deliberazione n. 77/2023/PASP).