Necessario il parere di regolarità contabile per l’acquisizione di partecipazione indiretta
Nel corso dei controlli ex art. 5 TUSP sulla verifica di conformità di una delibera comunale in ordine all’acquisizione di una partecipazione indiretta nell’ambito della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento, la Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 31/2023/PASP, ha sottolineato come l’ente locale avrebbe dovuto dotarsi “del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL” in quanto il tipo di operazione di acquisizione sociale posta in essere dall’Amministrazione, che nel caso di specie determina “riflessi in termini di ampliamento delle partecipazioni indirette in house del Comune”, è tale da poter incidere sulla sfera economica e finanziaria dell’ente, ritenendosi pertanto doveroso il parere del responsabile preposto.
A suffragio di quanto sopra la Corte ha richiamato “gli obblighi in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del TUSP, esteso anche alle partecipate indirette” nonché “gli obblighi in tema di controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL e di controlli sugli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 147-quinques del TUEL, estesi anche all’andamento economico e finanziario degli organismi gestionali esterni”.