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Necessaria la dimostrazione della sostenibilità finanziaria soggettiva per l’adesione ad un nuovo soggetto

Nell’ambito dell’attività di controllo intestatale dall’art. 5 del TUSP, la Corte dei Conti Campania (deliberazione n. 114/2023/PASP) ha ricordato quanto già affermato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 in merito alla sostenibilità finanziaria di un’operazione di costituzione o acquisto di una partecipazione societaria, i cui effetti devono essere valutati anche “in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”.

In particolare, rilevando, nell’atto deliberativo di un ente locale, alcune carenze motivazionali con riferimento a tale specifico aspetto, in quanto si limitava “a rinviare la copertura finanziaria dell’operazione di acquisto al redigendo bilancio di previsione 2023- 2025”, la Magistratura contabile ha operato espresso rinvio al principio contabile n. 16 della competenza finanziaria potenziata, a norma del quale “le obbligazioni sono registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile”.

Come osservato dai Giudici, infatti, il paragrafo 5.1 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4.2 al D.lgs. 118/2011, dispone che “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbliga-zione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

In tal senso rileva altresì quanto previsto dal paragrafo 9.1 del medesimo allegato 4.2, ai sensi del quale “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.”