Necessaria gara a doppio oggetto per l’ingresso dei privati nella società affidataria diretta
Con il parere n. AS1842 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito importanti indicazioni in merito alla trasformazione di una società interamente partecipata in società mista, da ultimarsi tramite un’operazione di aggregazione societaria e industriale.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Ente socio, la società, seppur non operante secondo il modello in house providing, risulta attualmente inquadrata come soggetto gestore del servizio di illuminazione pubblica.
Prendendo dunque atto della presenza di un affidamento diretto nei confronti della società, l’Autorità ha dichiarato la necessità, ai fini dell’ingresso di un socio privato, “di una gara cd. “a doppio oggetto”, che comprenda anche l’appalto o la concessione affidati, il requisito per cui la partecipazione del socio privato sia pari ad almeno il 30% del capitale sociale e che sia limitata nel tempo al concreto svolgimento dell’appalto o della concessione da parte del socio operativo”. Infatti, “qualora la società mista svolga servizi affidati dall’ente pubblico socio si configura l’ipotesi di società mista pubblico-privata contemplata all’art. 17 del TUSPP, norma che istituisce una serie di vincoli ulteriori rispetto alla mera scelta del socio privato con la procedura di evidenza pubblica contemplata all’art. 7, comma 5, TUSPP”.
In tal senso, conclude l’AGCM, un’eventuale scelta di un socio privato sulla base “di procedure di evidenza pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 5, TUSPP, e 5, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 non appare sufficiente”.