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Mutui per gli enti in riequilibrio

La Corte Conti Puglia, con parere n. 84/2020 è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità per un Comune che ha adottato la procedura di riequilibrio finanziario di assumere mutui.

La possibilità – per l’ente locale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario – di ricorrere all’indebitamento è: i) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); ii) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (essersi l’ente avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, aver assunto l’impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica).

In tale contesto limitativo della possibilità di contrarre (ulteriore) debito, il comma 9-bis dell’art. 243-bis – aggiunto dall’art. 3, comma 3, lett. b), del d.l. 6.3.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68, successivamente, modificato dall’art. 39, comma 14-decies, lett. a), del d.l. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8 – ha previsto che «In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».

Nell’introdurre una deroga espressa al regime vincolistico sopra richiamato, la disposizione circoscrive la possibilità per gli enti in piano di riequilibrio di ricorrere a nuovo indebitamento mediante la contrazione di mutui; segnatamente, e per quanto di interesse in questa sede, i mutui in questione:

  • devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento relative a «progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
  • possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.