Monitoraggio opere pubbliche da aggiornare
Il Monitoraggio opere pubbliche richiede tempestività e continuità di rilevazione da parte degli enti locali.
La Ragioneria Generale dello Stato ricorda che il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) è previsto dal legislatore nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Come stabilito nel D.lgs. n. 229/2011 il sistema mira a restituire un quadro organico degli investimenti, razionalizzando e integrando le informazioni già esistenti attraverso tre azioni principali:
- l’incrocio tra il monitoraggio delle opere e quello dei contratti attraverso l’obbligatorietà dell’associazione tra i codice identificativo dell’opera (CUP) e quello identificativo della gara (CIG);
- il principio dell’unicità dell’invio in base al quale le informazioni già presenti, anche parzialmente, in altre banche dati non devono essere richieste nuovamente;
- la definizione di un set informativo minimo, basato sul CUP, e condiviso tra tutti gli enti coinvolti mutuato dal tracciato per il monitoraggio dei fondi comunitari che confluisce nella banca dati unitaria (BDU) della Ragioneria Generale dello Stato.
Attraverso l’integrazione con altre banche dati amministrative (il sistema CUP del DIPE, la BDU, la banca dati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, la fatturazione elettronica, il SIOPE+) la BDAP fornisce quindi un unico punto di accesso a informazioni esaustive e standardizzate.
Il MOP, avviato nell’ottobre 2014 per le opere finanziate con fondi nazionali, è in grado di rispondere alle seguenti domande: dove si indirizzano gli investimenti? Con quali risorse finanziarie? Qual è la dinamica della spesa nel tempo? In quali settori si concentrano i maggiori investimenti?
Le informazioni di carattere finanziario, fisico e procedurale raccolte e messe a disposizione tramite la BDAP permettono di comprendere l’avanzamento dell’opera in tutti i suoi aspetti fornendo un punto di vista completo del percorso di realizzazione degli interventi pubblici.
Per saperne di più, oltre alle pagine di questa sezione, è possibile consultare tra gli Approfondimenti riportati di seguito:
- lo schema normativo Spesa per le opere pubbliche;
- la presentazione del monitoraggio opere pubbliche;
- il portale OpenBDAP sezione “Opere pubbliche” dove sono pubblicati i dati di monitoraggio delle opere inviati alla BDAP dagli enti (pubblici o privati) che realizzano opere pubbliche.
Soggetti coinvolti (Ambito soggettivo)
La platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni sulle opere pubbliche, in base al decreto legislativo 229/2011, ha subito, nel tempo, alcune variazioni. Da giugno 2016, le modifiche normative introdotte hanno ampliato tale platea (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 229/2011) che di fatto trova coincidenza con l’ambito soggettivo definito dall’articolo 2 bis del dlgs 33/2013 (decreto trasparenza).
A titolo esemplificativo, i soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni sono:
- le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- gli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- le società in partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea).
Le opere da monitorare (Ambito oggettivo)
Oggetto di monitoraggio sono gli interventi di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), identificati da CUP, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, in corso di esecuzione o avviati successivamente alla data del 21/02/2012 o del 01/01/2016, considerando che tali date dipendono dal sorgere dell’obbligo di adempimento al monitoraggio da parte del soggetto titolare dell’intervento stesso. Infatti:
- se il soggetto titolare dell’intervento è tenuto al monitoraggio fin dalla fase del suo avvio la data di riferimento è il 21/02/2012;
- se il soggetto titolare dell’intervento è tenuto al monitoraggio a seguito dell’ampliamento dell’ambito soggettivo la data di riferimento è il 01/01/2016.
Sono oggetto di monitoraggio gli interventi di realizzazione di lavori pubblici finanziati sia con risorse pubbliche (statali, regionali, comunali, ecc.), private e miste (es. Partenariato Pubblico Privato).
Non sono oggetto di monitoraggio gli interventi finanziati o cofinanziati tramite fondi europei o tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-ex FAS), in quanto monitorati attraverso la Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.