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Monitoraggio centrale del PIAO

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 2 commi 1 e 2, istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, e di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

Conseguentemente, vengono soppressi l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance.

La norma dispone:

Art. 2. Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione

1.All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

2.Sono abrogati:

a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

b) l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Il Servizio studi del Senato rileva che il comma 1 – che aggiunge il comma 8-bis all’articolo 6 del D.L. 80/2021 – dispone che il suddetto Osservatorio è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e demanda la definizione della sua composizione e del suo funzionamento ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Si precisa altresì che all’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Si ricorda che il richiamato art. 6 del D.L. 80/2021 ha prescritto l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, mentre per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti sono state definite modalità semplificate per l'adozione del Piano.

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; gli strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; gli strumenti per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno; la definizione di azioni per garantire la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni da parte dei cittadini con più di 65 anni di età o disabili e la parità di genere

I relativi atti di attuazione sono stati adottati con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha individuato gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato31 di attività e organizzazione, e con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

In particolare, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti i seguenti atti di pianificazione:

  • Piano dei fabbisogni del personale e Piano delle azioni concrete;
  • Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
  • Piano della performance;
  • Piano di prevenzione della corruzione;
  • Piano organizzativo per il lavoro agile;
  • Piano delle azioni positive.

Conseguentemente, il comma 2 sopprime l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, istituito dall’art. 14, c. 3- bis, della L. 124/2015 con il compito, tra l’altro, di supportare la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile nella P.A32., e la Commissione tecnica per la performance, istituita dall’art. 4 del D.P.R. 205/2016 come organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.