Molti Comuni non possono applicare l'avanzo, ma non lo sanno
L’art. 187 comma 3 bis del Tuel dispone che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
L’art. 195 del Tuel dispone che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del Tuel, il tesoriere provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall’ente.
Quindi: se l’ente sta utilizzando cassa vincolata per disporre pagamento di spesa corrente libera non può applicare l’avanzo libero. Molti comuni si credono immuni da tale disposizione, per il semplice fatto che non tracciano la cassa vincolata e “spacciano” per cassa libera quella che è in realtà vincolata. Ma questa è doppia irregolarità che rende invalida la delibera di applicazione dell’avanzo.
Sarebbe necessario che il legislatore imponesse, già all’interno dell’allegato A del rendiconto, il distinguo tra cassa libera e cassa vincolata e che ragioneria e organo di revisione si adoperassero per la tracciatura dei vincoli. Un ente, in difficoltà di cassa, che a dicembre 2022 ha incassato un anticipo da fondo PNRR per opere pubbliche ed espone nel rendiconto 2022 un fondo cassa finale di (es.) 1.000.000 non può certo rallegrarsi; la difficoltà di cassa rimane, anzi forse si accentua.