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Modifiche statutarie: non compete alla Corte Conti il vaglio preventivo

La deliberazione consiliare con cui l’Ente locale ha approvato le modifiche apportate allo Statuto di società partecipata non rientrano nell’alveo dei controlli che l’art. 5, c. 3, del D.lgs. 175/2016 intesta alla Corte dei Conti.

In tal senso, la Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 101/2024/PASP) ha deliberato il non luogo a provvedere in relazione alla delibera con cui il Comune approvava le modifiche “volte ad adeguare lo statuto societario alle disposizioni in materia di società “benefit” introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss., della legge n. 208/2015”.

Come osservato dai Magistrati infatti, “l’operazione non determina l’acquisto della qualità di socio da parte del Comune; la Sezione ritiene dunque che la deliberazione consiliare in esame non rientri tra gli atti da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, non avendo ad oggetto la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di una partecipazione (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 141/2023), fattispecie che costituiscono il presupposto fattuale per accedere alla procedura di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.”