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Modifiche introdotte dal DL 77/2021 alla L.241/1990

Tra le numerose novità apportate dal DL 77/2021 vi sono le modifiche alla L. 241/1990.

In particolare, gli articoli 61, 62 e 63, che di seguito analizzeremo, sono intervenuti sull’esercizio del potere sostitutivo (articolo 2 L.241/1990), sul silenzio assenso (articolo 20 L. 241/1990) e sull’annullamento d’ufficio (articolo 21-nonies, L. 241/1990).

L’articolo 61, in particolare, ha modificato la disciplina per la conclusione del procedimento, con il fine di rafforzare il potere sostitutivo nei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Si ricorda che l’istituto in questione costituisce uno dei possibili rimedi a disposizione degli interessati contro l’inerzia della PA.

Ai sensi dell’art.2 della L.241/1990, le PA hanno l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, sia su istanza di parte che d’ufficio, attraverso l’adozione di un provvedimento finale entro il termine assegnato esplicitamente o in via residuale dalla legge.

Secondo l’articolo 2 comma 9 bis, qualora il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, l’interessato può rivolgersi ad una figura apicale, individuata da ciascuna amministrazione, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, quest’ultima concluda il procedimento non ancora ultimato.

La nuova norma dispone che “l’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”. Quindi, viene imposto alla PA di scegliere chi investire del potere sostitutivo, se una figura apicale oppure un’unità organizzativa.

Inoltre, l’art. 61, comma 1, lett. b) del DL 77/2021 ha interamente riscritto il comma 9-ter dell’art. 2 della L. 241/1990 ed ha stabilito che “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo...”. Quindi, è stata introdotta la possibilità di attivare il potere sostitutivo anche d’ufficio tramite il responsabile del potere sostitutivo o tramite l’unità organizzativa e non più solo su iniziativa del privato come in precedenza.

Con l’articolo 62 il legislatore modifica l’articolo 20 della L. 241/1990, sulla disciplina del silenzio assenso, introducendo il nuovo comma 2-bis il quale dispone che “nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

La novella introduce un adempimento con finalità probatoria in capo alla PA: il rilascio, in via telematica, di un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta, che può essere sostituita, in caso di infruttuoso decorso di tale termine, da una autodichiarazione del privato. In altre parole, il soggetto interessato potrà ottenere un attestato che dimostri che il termine per adottare il provvedimento richiesto è ormai scaduto e il silenzio dell’amministrazione equivale all’adozione del provvedimento.

Per ultimo, l’articolo 63 modifica l’articolo 21 nonies della L. 241/1990 che disciplina l’annullamento d’ufficio, limitandosi a ridurre da diciotto a dodici mesi il termine entro cui le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

In conclusione, dall’analisi delle norme citate, appare evidente che l’intento del Legislatore con l’introduzione delle predette novità sia quello di semplificare i rapporti tra i cittadini e la PA, obiettivo ancora da raggiungere e che richiederà indubbiamente l’introduzione di ulteriori interventi.