Modifiche del contratto in corso di esecuzione - D.lgs. 50/2016
Una stazione appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del MIT al fine ottenere chiarimenti in merito al "valore della modifica" ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 - pertanto per procedure a cui è ancora applicabile ratione temporis il vecchio codice, norma in oggi sostituita dall’art. 120 D.lgs. 36/2023 – sottoponendo al MIT il seguente esempio pratico ipotetico: “importo contrattuale: 1.000.000 euro 15%= 150.000 euro (limite max per modifica di cui al comma 2) lavorazioni in aumento a seguito delle modifiche: 250.000 euro lavorazioni in diminuzione a seguito delle modifiche 250.000 euro caso 1 valore modifica=0 (non c'è stata alcuna modifica dell'importo, dato che le lavorazioni aggiuntive sono state compensate da lavorazioni in diminuzione)- si può applicare il comma 2 caso 2 valore modifica= 250.000 euro di lavorazioni variate (in aumento), quindi non si può applicare il comma 2”.
Il MIT nel Parere n. 2851/2024 del 26 di settembre ha precisato che “L'art. 106, c. 2 prevede diverse condizioni:
a) l'importo dell'aumento contrattuale (importo quindi ulteriore a quanto già contrattualizzato) sia sotto soglia comunitaria;
b) l'importo dell'aumento contrattuale sia inferiore al 10% (servizi e forniture) o 15% (lavori) dell'importo del contratto;
c) non sia alterata la natura complessiva del contratto.
La condizione c) varrà nel caso di aumenti e diminuzioni contemporanee: se al contratto vengono sottratte lavorazioni/servizi/forniture di un determinato tipo per essere sostituite con lavorazioni/servizi/forniture di natura completamente differente, la modifica sarà illegittima, a prescindere dal suo valore”.